Lo stato di emergenza di 6 mesi dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020 ha dato il via all’emanazione di decreti e provvedimenti, che da una parte affrontano il problema sanitario, dall’altra fanno fronte alle conseguenze economiche della situazione emergenziale.
Ne derivano obblighi per le aziende e i professionisti, ma anche procedure semplificate.
Ecco i punti principali da seguire:
- Aggiornamento del Documento aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR)
Ogni datore di lavoro che impieghi almeno 1 dipendente, dovrà valutare, in collaborazione con il “Medico Competente” e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’esistenza del rischio biologico specifico legato al Coronavirus (COVID-19).
- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
La redazione del DUVRI diventa obbligatoria in caso di rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici o da atmosfere esplosive. Quindi, è obbligatorio in un momento di emergenza sanitaria nazionale, ovviamente nei soli casi di appalto esterno o, comunque, di collaborazione con fornitori esterni all’organizzazione del datore di lavoro.
- Distribuzione Dispositivi di Prevenzione e Protezione Individuale (DPI)
In relazione alla specifica tipologia di attività esercitata, ogni datore di lavoro dovrà dotarsi di adeguate quantità di DPI (come guanti, mascherine, disinfettanti per le mani) da fornire ai propri dipendenti e, se del caso, a pubblico/utenza/fornitori che abbiano titolo per accedere ai locali aziendali o a parte di essi.
- Collaborazione con le Autorità Sanitarie
I datori di lavoro dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione di cui siano a conoscenza, in relazione a soggetti di cui sia noto il contagio, al fine di verificarne la diffusione e consentire adeguate misure di profilassi. Tuttavia, è fatto assoluto divieto, ai datori di lavoro, di operare raccolte di dati sanitari, sia dei dipendenti che di pubblico/utenza, in funzione della normativa sulla privacy (GDPR), che tutela in particolare i dati sensibili, e delle indicazioni del Garante per la Privacy. Solo le Autorità pubbliche preposte sono autorizzate al trattamento dei dati sensibili senza il consenso dell’interessato.
- Misure di disinfezione
All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani.
- Informazione
I lavoratori devono essere compiutamente e tempestivamente informati dai datori di lavoro circa le disposizioni adottate dalle Autorità e/o dal datore di lavoro per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e per gestire eventuali casi di sospetto contagio. In caso di accessibilità da parte di pubblico/utenza, le informazioni relative alle regole da seguire durante la permanenza nei locali aziendali devono essere fornite in maniera chiara e visibile.
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- Differimento di meeting o riunioni che comportino assembramenti
Ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020 (almeno) fino al 3 aprile 2020, deve essere differita ogni attività convegnistica e congressuale programmata. Tale misura si aggiunge alla sospensione di qualsiasi forma di riunione in cui sia coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici.
- Limitazione degli accessi alle sedi aziendali
Le aziende – fatti salvi i livelli essenziali di servizio per le amministrazioni ed i servizi pubblici – devono limitare al massimo l’accesso di soggetti esterni e comunicare espressamente la necessità di limitare gli accessi alle sedi a quelli strettamente indispensabili, nonché comunicare tempestivamente l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente, per poter porre in essere eventuali misure di profilassi ovvero interessare le Autorità sanitarie; tutto ciò sempre nel rispetto del GDPR.
- Attivazione dello smart working con procedure semplificate
Il DPCM 4 marzo 2020 dà la possibilità (e le indicazioni del Ministero della salute “consigliano”) di assegnare, in ogni caso in cui sia possibile, il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working, nel rispetto dei principi della normativa in materia (L. 81/2017); lo stesso decreto consente ai datori di lavoro, su tutto il territorio nazionale, di ricorrere allo smart working anche senza il preventivo accordo col lavoratore previsto dalla legge, ma tale deroga è limitata al periodo di emergenza sanitaria, fissata al 31 luglio 2020; per gli adempimenti è stata predisposta una modulistica semplificata telematica, compilabile accedendo al sito
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
- Annullamento delle trasferte lavorative
A meno di assoluta indispensabilità e fermi restando i limiti all’accesso (ed all’uscita) dalla zona rossa, devono essere annullate tutte le trasferte lavorative, privilegiando soluzioni telematiche di riunione.