Il DLgs n. 241/1997 è stato modificato con l’integrazione del nuovo articolo 17-bis denominato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera” che introduce, in caso di appalto/affidamento e subappalto, nuovi obblighi in relazione alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute in riferimento alle prestazioni effettuate nel rapporto tra impresa appaltante e impresa appaltatrice. Tale nuova procedura sarà operativa dal 17.02.2020.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (APPALTANTE):
Richiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento (Modelli F24) relative al versamento delle sole ritenute fiscali (IRPEF e Addizionali), scaturite sulle retribuzioni riferite alle lavorazioni svolte nell’esecuzione dell’opera/servizio.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE:
- Rilasciare le suddette deleghe di pagamento (Modello F24) ai committenti entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento; il versamento delle ritenute resta, pertanto, a carico dell’impresa appaltatrice mediante il pagamento di distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
- Oltre alla copia delle deleghe di pagamento, le imprese appaltatrici devono trasmettere al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati con il dettaglio, per ciascun lavoratore, di:
- ore di lavoro prestate per l’esecuzione dell’opera;
- ammontare della retribuzione corrisposta collegata alla prestazione;
- ritenute fiscali.
REGIME SANZIONATORIO:
Le sanzioni previste sono di tipo amministrativo. Nella circolare 1/E/2020, inoltre, nell’impossibilità di stabilire uno slittamento, almeno dei termini sanzionatori l’agenzia delle Entrate comunica che: “Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata al paragrafo 4.2.”.
SOGGETTI OBBLIGATI:
E’ importante rilevare che i nuovi obblighi trovano applicazione nei confronti dei sostituti d’imposta che affidano ad un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, tramite contratti di appalto/subappalto/affidamento a soggetti con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Attenzione: le nuove disposizioni non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente la certificazione di regolarità (durc fiscale).
Il DURC fiscale ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo.
Per ottenerlo bisognerà recarsi personalmente presso gli uffici presenti sul territorio.
Per ovviare alla procedura e semplificare il tutto, T-innova consiglia vivamente di ritirare il DURC fiscale.
Dott. Christiencarlo Mangione