I contratti di prossimità rappresentano uno strumento legislativo – disciplinato dall’art. 8 del D.L. 138/2011 – ad oggi poco utilizzato e diffuso, forse per motivazioni più legate a ideologia che a reali problematiche.
Le potenzialità di questo strumento normativo sono pressoché infinite, perché permettono alle aziende di cucirsi un vero e proprio “abito su misura”, correggendo le eccessive forzature che spesso il sistema legislativo e della contrattazione collettiva impongono.
Il contratto di prossimità è un contratto collettivo aziendale, stipulabile anche con le singole rappresentanze sindacali aziendali, che permette di derogare la disciplina legislativa o contrattuale (ovvero modificarla per adeguarla alla realtà specifica), al fine di, per esempio, rendere più competitiva l’azienda, permetterne l’accesso in un mercato nuovo o evitare crisi aziendali (licenziamenti, procedure di Cassa Integrazione, contratti di solidarietà, etc.).
Gli aspetti su cui può intervenire l’efficacia derogatoria del contratto di prossimità sono molteplici:
- gli impianti audiovisivi;
- le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadramento del personale;
- i contratti a termine, i contratti part time e, addirittura, il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- l’orario di lavoro;
- le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro;
- i casi di trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro.
È evidente dunque l’estremo potenziale che offre questo strumento legislativo, che permette una maggiore aderenza alle esigenze sia della singola azienda sia dei lavoratori; per evitare, però, che diventi strumento inefficace e dannoso, è molto importante saperlo usare, affidandosi a professionisti che analizzino bene la realtà in cui introdurlo e che conoscano gli step necessari alla sua piena realizzazione.
Avv. Danilo Volpe